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Detrazioni fiscali

Batterie per carrozzine elettriche (IVA 4%)

La categoria batterie per carrozzine elettriche  è soggetta a aliquota IVA agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili. Per poter acquistare in tale categoria è necessario il certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

I prodotti acquistati in tale categoria, non accompagnati da tale documentazione non potranno esser venduti e/o spediti. Nel caso di pagamento immediato e assenza di tale documentazione verrà effettuato uno storno e annullamento dell'ordine dopo 7 giorni dall'acquisto.

La documentazione richiesta può esser caricata dall'area contatti (clicca qui) o spedita alla nostra mail venditeonline@sataccumulatori.it con la segente dicitura:

1)Oggetto: Documento Asl [Nome Cognome].

2)Contenuto: Ordine di riferimento.

3)Allegato: fotocoppia del certificato Asl.

Batterie per fotovoltaico (IVA 10%)

La categoria batterie per fotovoltaico è soggetta a aliquota IVA agevolata del 10% (anzichè quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di beni finiti nelle costruzione delle opere previste al n. 127-quinquies della Tab. A, parte III° del DPR 633/1972.

- Per opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

- Per linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare- fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (scuole, caserme, ospedali, ecc.), e successive modificazioni. n. 127 sexies Tab. A, Parte III, DPR 633/72. 

L'acquirente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Sates fatti o circostanze che comportano la perdita dell'agevolazione al fine di consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’articolo 26, 1° comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.


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